Collettivo Kokoschka
Collettivi Studenteschi del
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GIORNATE DA RIMEMBRARE

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[Melissa Bassi siamo noi]
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IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

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PROTESTA A OLTRANZA CONTRO L'IGNORANZA

lunedì 12 novembre 2012

LEGGE DI STABILITA' FINANZIARIA e LEGGE APREA.

COS'È LA LEGGE APREA?

Un insieme di norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

CAPO I: AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

Articolo 1: L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali


“Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. “

“Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:


  • il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
  • il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
  • le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali. “

Articolo 2: Organi delle istituzioni scolastiche:
"Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo."

Articolo 3: Consiglio dell'Autonomia (Ex Consiglio di Istituto)

Il Consiglio dell' Autonomia dovrebbe sostituire il Consiglio di Istituto entro 90 giorni dall'approvazione della legge.
Ha mandato triennale e viene rinnovato entro il 30 settembre dell' anno di scadenza di mandato.
Che ruolo ha il Consiglio dell'Autonomia?
  • adotta lo statuto dell' isituto;
  • delibera il proprio regolamento;
  • adotta il POF elaborato dal Consiglio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico;
  • approva il programma annuale e il bilancio pluriennale di previsione;
  • approva il conto consuntivo;
  • delibera il Regolamento d’Istituto;
  • designa il Nucleo di Autovalutazione su proposta del Dirigente Scolastico;
  • approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai (dei?) soggetti;
  • modifica con la maggioranza di ⅔ dei membri del Consiglio lo Statuto della scuola, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
L'obiettivo è quello di sostituire il vecchio dirigente scolastico, con una figura che per definizione non si occupa di curare e coordinare una scuola, ma di farle fare profitti.
In questa figura, che prende il nome di Preside, si concentrano poteri in modo troppo centralista.



Articolo 4: Composizione del Consiglio dell'Autonomia.

Spetta solo a docenti e genitori una rappresentanza paritetica e non anche alle rappresentanze studentesche. Al posto di ampliare la partecipazione e il protagonismo di tutte le componenti della scuola, gli studenti vengono tenuti ancora una volta nell'angolo e non sono valorizzati.

Articolo 5: Il dirigente scolastico.

"Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti."

Articolo 6: Il consiglio dei docenti e le sue articolazioni

"L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo."

Articolo 7: Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie

"Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza."

Articolo 8: Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto

Ciascuna scuola in raccordo con l’Invalsi costituisce il Nucleo di Autovalutazione del Funzionamento dell’Istituto.
Il Nucleo di Autovalutazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri di cui almeno un esterno e almeno un rappresentante delle famiglie (sia genitori che studenti?).

Il Nucleo di Autovalutazione, coinvolgendo tutte le componenti della scuola, redige annualmente un rapporto di autovalutazione sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI.
Il rapporto è assunto come parametro di riferimento per la stesura del POF e del programma annuale delle attività.

Articolo 9: Conferenza di rendicontazione.

"Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all’Ufficio scolastico regionale."

Articolo 10: Costituzioni di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica:
"Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica.

Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio."

CAPO II: RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME.

Articolo 11: Consiglio delle Autonomie Scolastiche.

"Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli."

Articolo 12: Abrogazioni

Tra le abrogazioni previste da questa proposta di legge vi sono numerosi articoli del Testo Unico sulla scuola, all’interno del quale sono regolamentate grandissima parte dei diritti degli studenti, tra cui le norme sulla rappresentanza studentesca negli organi collegiali d’istituto, il diritto di assemblea su ogni livello di ogni istituto, i criteri di eleggibilità. Nonostante la proposta di legge dia un vago rimando a garanzie di diritti d’assemblea e rappresentanza per gli studenti, è esplicito l' intento di demandarne il funzionamento e la discrezionalità alle autonomie scolastiche attraverso i propri statuti e/o regolamenti. Pertanto ne risulterebbe un contesto frammentato e impoverito per quanto riguarda gli spazi di democrazia all’interno delle comunità scolastiche.

Articolo 13: Norma transitoria

"Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l’Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 5 e 6."


Articolo 14: Clausola di neutralità finanziaria

"Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."




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